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[Corte cost. n. 86/2012] La istituzione di un “marchio regionale di eccellenza” come “misura di effetto equivalente”: una intesa restrittiva?

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Lo Stato ha impugnato l’art. 21, l. r. Marche 29 aprile 2011, n. 7 (cfr. «Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011») sostitutivo dell’art. 34, l. r. Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (cfr. «Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione»); la disposizione novellata stabilisce:

«L’articolo 34 della l. r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

Art. 34 (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità).

1. Per ognuna delle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico individuate ai sensi dell’articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all’art. 30, comma 3.

3. Le imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1 e risultano iscritte alla sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), hanno diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”.

4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità di cui al comma 3.

5. La Giunta regionale promuove il marchio d’origine e qualità con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4.

6. La Giunta regionale vigila sull’applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull’uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.

7. È vietata l’apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi [corsivi aggiunti, ndr.]».

Secondo il Ricorrente, la formulazione di tale norma si porrebbe in contrasto con il co. 1 dell’art. 117 Cost. – in specie, inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – in quanto derogherebbe alla disciplina in materia di libera circolazione delle merci (cfr. artt. 34-36 TFUE) che vieta agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione, nonché qualsiasi altra “misura di effetto equivalente”.

A ciò dovrebbe altresì aggiungersi la violazione dell’art. 120 Cost., co. 1, perché l’istituzione di tale marchio sarebbe di ostacolo al libero scambio delle merci anche all’interno del mercato nazionale: i consumatori potrebbero essere infatti «attratti dal particolare marchio legato ad una specifica Regione, rispetto alle merci provenienti da altre Regioni».

Secondo la Consulta, la questione è fondata.

Ai sensi dell’art. 34 TFUE «sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente»; ai sensi dell’art. 35 «sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente [corsivo aggiunto, ndr.]»; ai sensi, infine, dell’art. 36 «le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Dalle premesse disposizioni si evince, dunque, il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni sia le esportazioni.

Sotto questo profilo, invero, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è stata elaborata una nozione ampia di “misura di effetto equivalente”, riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative».

Il Giudice delle leggi ritiene, in tal senso, che la norma regionale censurata – introduttiva di un marchio «di origine e di qualità» denominato, in specie, «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)» – contenga una chiara indicazione di provenienza territoriale e miri, pertanto, a promuovere i prodotti artigianali realizzati in quel particolare ambito regionale; è per tal motivo, quindi, che vi si riconosce l’idoneità a produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati nonché, eventualmente, anche all’interno dello stesso Paese membro.

È proprio alla luce della nozione comunitaria di «misura ad effetto equivalente» – così come elaborata dalla Corte di giustizia – che la Corte costituzionale ritiene sussistente la violazione dei vincoli posti dall’ordinamento dell’Unione europea – e per conseguenza, del co. 1, art. 117 Cost. – quale motivo assorbente anche la asserita violazione del successivo art. 120, dichiarando così illegittimo ed annullando il menzionato art. 21, l. r. Marche 7/2011.

Roberto Di Maria

Foto | Flickr.it



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